Il lavoro sportivo nelle ASD e nelle SSD a responsabilità limitata
Il lavoro sportivo è stato riformato totalmente a seguito di un Decreto Legislativo del 2021 (il numero 36) entrata in vigore a far data dal 1 luglio 2023.
Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 chi effettua prestazioni di lavoro sportivo in una ASD o SSD a RL lo puo' fare o con un contratto di lavoro autonomo oppure con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Quest'ultimo noto anche come CO.CO.CO., collaborazione coordinata e continuativa.
In tutti i casi il decreto citato riconosce vantaggi sia dal punto di vista della tassazione dei compensi, sia dal punto di vista dei contributi previdenziali.
Partiamo dal lavoro autonomo. Chi è che svolge lavoro autonomo?
Si tratta di un libero professionista con partita IVA ,che firma il contratto, in forma scritta, con la ASD o SSD.
In questo caso, terminato il servizio, o anche periodicamente, se il servizio è continuativo e non frazionato nel tempo, in accordo con il datore di lavoro, il lavoratore emette parcella.
Cosa accade poi con la tassazione dei compensi?
Sino a 15.000 euro annui non vige prelievo mentre per il compenso eccedente viene applicato il regime fiscale scelto dal professionista: o il forfettario con un'aliquota o del 5% o del 15%, su un importo dei compensi ridotti di una certa % a seconda del codice ATECOFIN dell'attivita denunciata in occasione della apertura della partita IVA (di solito il 22%).
Si pagano quindi le "tasse" sul 78% del proprio fatturato incassato entro l'anno, defalcati, però, anche i contributi previdenziali INPS pagati l'anno prima....
Un po' complicato forse...ed è per questo che è consigliabile affidarsi ad un professionista, meglio se commercialista specializzato iscritto all'Ordine.
A livello previdenziale i contributi scattano sopra i 5.000 euro annui di compensi e sono pari al 27% circa o al 24% circa , se si è iscritti ad altre forme obbligatorie (ogni anno possono subire variazioni).
Li versa il professionista in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, tra giugno e novembre di ogni anno.
Sino al 2027 una agevolazione taglia i contributi, calcolandone la metà rispetto all'ordinario.
Il professionista puo', se vuole, aggiungere un 4% al compenso pattuito con la ASD o SSD, a titolo di rivalsa; ciò avviene quando redige ed invia la parcella in formato elettronico: un contributo al proprio versamento INPS che, però, fa reddito in d8ichiarazione, come se fosse un vero e proprio compenso.
Il professionista non ha obbligo di iscrizione all'INAIL per i premi assicurativi a copertura degli infortuni sul lavoro.
Se si è liberi professionisti non è detto che, a meno che la federazione sportiva o l'ente di poromozione sportiva o disciplina associata della ASD/SSD di appartenenza non stabilisca diversamente con regolamento obbligatorio interno, si debba far parte come tecnico/istruttore (ad esempio) della stessa federazione o ente o disciplina associata del datore di lavoro.
In questo tipo di rapporto si è liberi professionisti a tutti gli effetti.
Il lavoro parasubordinato (COOOCO) e quello subordinato hanno differenti discipline rispetto al lavoro autonomo.
Il lavoratore è gerarchicamente coordinato (COCOCO) o disciplinato interamente (dipendente) dal datore di lavoro.
Le COCOCO si possono applicare sino a 24 ore a settimana di impiego del lavoratore sportvo e tutto il rapporto è regolato all'interno del disciplinare tecnico della federazione o ente di appartenenza: bisogna avere insomma quel cartellino tecnico come istruttori.
Le agevolazioni sono simili: i contributi previdenziali scattano sopra i 5.000 euro annui di compensi, hanno le stesse aliquote descritte sopra ma li deve versare la ASD o SSD tramite i modelli F24, mettendone a carico del lavoratore solo un terzo.
La tassazione fiscale è la stessa di quella indicata per gli autonomi, ovvero esenzione sino a 15.000 euro annui di compensi.
Non devono essere iscritti all'INAIL.
Il riferimento contrattuale (e la paga oraria soprattutto) per queste due tipologie di lavoro sportivo e quello dei contratti collettivi nazionali.
Devono invece essere iscritti all'INAIL le COCOCO di carattere amministrativo ghestionale (ad esempio addetti alla prima nota contabile, agli incassi delle quote associative o dei contributi) con un terzo a carico del collaboratore.
Queste COCOCO non si considerano piu lavoro sportivo e sono soggette a maggiore burocrazia (tra cui busta paga qualsiasi sia il compenso) rispetto a quelle sportive, ma le agevolazioni fiscali e contributie solo le stesse.
Infine attenzione all'obbligo del certificato del Tribunale "anti pedofilia" se il lavoratore sportivo opera in modalita diretta e regolare con soggetti minorenni è obbligatorio in qualsiasi caso.
Le ASD e le SSD sono diventate a tutti gli effetti datori di lavoro e anche le cause di lavoro sono a tutti gli effetti regolate dalla normativa giuslavoristica tradizionale.
Estinguere i propri debiti tramite il Tribunale: l'esdebitazione
Non è molto diffusa in Italia la conoscenza sulle leggi esistenti che tutelano coloro che si trovano in uno stato in cui il proprio patrimonio personale non è sufficiente a far fronte ai propri debiti, ovvero in uno stato che si puo' definire di "sovraindebitamento".
Si tratta di debiti verso società finanziarie per prestiti personali, mutui stipulati con banche ed istituti finanziari, ma anche debiti verso l'Agenzia delle Entrate o l'INPS o enti locali come Comune, Regione, per tasse, contributi e tributi in genere.
La prima legge in materia risale al 2012 ma di recente, nel mese di luglio 2022, è entrato in vigore un insieme di leggi in materia di crisi da insolvenza , sia di impresa che personale di persone fisiche, conosciuto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs.14/2019).
Un intervento organico che non ha del tutto spazzato via però la legge del 2012; un intervento però importantissimo, che ha innovato e, forse, migliorato, tutto l'impianto normativo in materia.
Che finalità hanno queste leggi, applicate anche in quasi tutta Europa da molti piu' anni?
Principalmente ad una cosa: cancellare i propri debiti e ricominciare a vivere con maggiore serenità, ritornando a consumare.
Tornare ad essere considerati affidabili dal sistema socio economico, insomma, anche creditizio, in definitiva a rinascere socialmente.
Ma chi ha diritto ha tutto questo?
Chiunque?
No, qui sta la professionalità di chi vi parla di esdebitazione.
Non credete a tutto quello che promettono tante società di servizi sorte cone funghi, qua e la in Italia.
Solo se la nascita della situazione personale d'insolvenza ha, in qualche modo, anche non del tutto, cause esogene ad un vita ordinaria posso pensare di valutare l'opportunità
Intendo dire, ad esempio, un evento che ha portato ad avere minori entrate finanziarie al nucleo famigliare.
Un decesso? Un divorzio? Un infortunio grave?
Oppure una attività lavorativa autonoma crollata per eventi naturali o cause indipendenti esterne contingenti.
Un'alluvione? Un'epidemia come quella del COVID-19?
Ecco in questi casi è possibile valutare se vale davvero la pena di investire i pochi soldi rimasti e ricorrere al Tribunale per farsi cancellare i debiti.
Perchè di ricorso si parla: le procedure vanno impostate in primis facendo richiesta di un Gestore della Crisi presso un Organismo di Composizione della Crisi situato nel circondari del Tribunale di riferimento.
E' un professionista, Commercialista od Avvocato, che valuterà la tua richiesta e analizzerà la tua situazione, svolgendo anche indagini finanziarie.
Le procedure cui accedere sono tre: ne dobbiamo scegliere una, quella coerente con il nostro vissuto e la nostra condizione (privato consumetaore o imprenditore/libero professionista).
Due sono di tipo "ristrutturatorio" ovvero finalizzate ad un accordo (non condiviso con i creditori, quindi imposto, per il consumatore, condiviso obbligatoriamente con i creditori per l'imprenditore) per pagare solo una piccola parte dei debiti.
La prima se sei appunto un privato consumatore (ristrutturazione dei debiti) e la seconda se sei un imprenditore (concordato minore) e vuoi cessare la tua attività (concordato liquidatorio) o superare il momento di crisi riducendo i debiti e continuando a esercitare l'attività lavorativa (concordato minore in continuità). .
La terza procedura è invece di tipo liquidatorio ed è quella che di norma i Tribunali utilizzano di piu': alzi le mani e come nel "west" americano metti a disposizione dei tuoi creditori tutto quello che hai, tenendoti solo l'essenziale per poter svolgere una vita basica ma decorosa (ad esempio ti tieni l'auto se ne hai veramente necessità).
Le procedure durano in media tre/cinque anni e se il Tribunale ravvisa la meritevolezza del ricorrente, anche in termini di diligenza nell'assunzione dei debiti o nel rispetto degli obblighi imposti dalla procedura, termina l'iter della procedura decretando l'esdebitazione totale dei debiti residui non pagati.