FARE L'AMMINISTRATORE DI SOCIETA: DIRITTI , DOVERI E RESPONSABILITA
Le società a responsabilità limitata (SRL) sono rappresentate legalmente dagli amministratori: in forma di singolo amministratore o in forma collegiale.
I poteri e le competenze dell'organo amministrativo sono riconducibili alle seguenti:
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gestione ordinaria della società;
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redazione della bozza o progetto di bilancio di esercizio;
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redazione dei progetti di operazioni straordinarie;
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decisioni circa l'aumento di capitale sociale.
I doveri cui l'organo amministrativo deve inspirare il proprio operato sono i seguenti:
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tenere i libri contabili e redigere il bilancio di esercizio;
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agire contro soci morosi;
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convocare l'assemblea dei soci se si realizza una perdita economica di esercizio superiore a un terzo del capitale sociale;
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accertare che si sia verificata una causa di scioglimento;
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eseguire tutti gli adempimenti di pubblicità esterna previsti dalla legge come rendere note eventuali deleghe o limitazioni di potere, attività economiche svolte o cessate ecc.....
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consegnare ai liquidatori i libri sociali e gli altri documenti necessari alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione.
I soci possono porre delle limitazioni al potere degli amministratori ma tali limitazioni non possono essere opponibili ai terzi salvo il dolo provato ovvero la dimostrazione che il terzo non fosse in buona fede.
Le limitazioni possono essere contenute nell'atto costitutivo ovvero nel verbale di nomina degli amministratori e in genere sono riconducibili ad atti estranei all'oggettto sociale, alla violazione della firma congiunta, al mancato ricorso alla decisione dei soci per gli atti in cui occorreva acquisire in via prioritaria la loro decisione.
E' previsto che i contratti che un amministratore abbia concluso per conto della società in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo: l'amministratore comunque non puo' essere chiamato a responsabilità per omessa informazione dell'esistenza di questo conflitto di interessi come accadeva ante riforma del diritto societario del 2004.
In ogni caso la presenza di un danno arrecato alla società per un conflitto di interessi oltre a provocare la necessità di un risarcimento patrimoniale a favore della società puo' comportare anche un reato penale se oltre al danno cagionato sussiste il dolo ovvero l'intenzionalità da parte dell'amministratore.
I rapporti tra gli amministratori e i soci sono caratterizzati dal diritto fondamentale di ogni socio di richiedere e ottenere informazioni circa gli affari sociali nonchè di procedere, anche tramite un professionista di fiducia, all'ispezione dei libri sociali e dei documenti contabili e amministrativi.
Ogni socio può altresi promuovere una azione di responsabilità verso l'organo amministrativo e in taluni casi richiederne la revoca: tale azione tutela la società ma non esclude anche successive azioni di richiesta di risarcimento individuale.
Se lo statuto non dispone diversamente l'azione di responsabilità puo' essere rinunciata o transata dalla maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci ovvero oggetto di opposizione di almeno un 10% dei soci.
L'azione di responsabilità prevede che sussisteno i seguenti fattori concomitanti:
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un fatto illecito commesso dagli amministratori durante lo svolgimento delle loro funzioni;
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pregiudizio arrecato direttamente al socio o a un terzo che non sia un generale riflesso del danno subito dalla società;
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collegamento diretto tra la condotta dell'amministratore e il danno subito dal socio o dal terzo.